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Fisco, uno stress test per i contribuenti italiani. Ecco le decine di scadenze di giugno (più il pasticcio Tasi)

Da Il Sole 24 Ore 19/05/2014  7:24

Decine e decine di scadenze fiscali in 2 mesi, per un esborso che ammonterà a 75 miliardi di euro, 40 che saranno versati dalle famiglie, 35 dalle imprese. Sono i numeri dell' "ingorgo fiscale" che attende i contribuenti italiani.

1. Scadenze fiscali/ Per i contribuenti italiani uno stress test

 

Decine e decine di scadenze fiscali in 2 mesi, per un esborso che ammonterà a 75 miliardi di euro, 40 che saranno versati dalle famiglie, 35 dalle imprese. Sono i numeri dell' "ingorgo fiscale" che attende i contribuenti italiani. Con tanti disagi in arrivo per i contribuenti. Che i Caf confermano. "Siamo saturi fino a tutto giugno. Solo nel Caf Cisl abbiamo già fissato 80.000 appuntamenti al giorno", dice Valeriano Canepari che è anche coordinatore nazionale dei centri di assistenza fiscale. A rendere esplosiva una situazione già difficile c'è anche il pasticcio Tasi. La nuova tassa è al debutto ma c'è il rischio, più che concreto, che molti contribuenti debbano pagare al buio, senza che i Comuni abbiano nemmeno deciso le aliquote. "Saremo presi d'assalto", temono i Caf. Le scadenze fiscali saranno 18 a giugno e 11 a luglio, dalla Tasi (e Imu) al 730, dalle trattenute Irpef ai versamenti Iva. Ecco, intanto, tutte le scadenze fiscali di giugno

 

2. Scadenze fiscali / 3 giugno, martedì

 

AFFITTI 
Contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca / Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2014. 
AVVISI ESECUTIVI 
Debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013: scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo 
IVA 
Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") / comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" effettuate nel mese di aprile 2014
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI 
Enti non commerciali e agricoltori / Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente (aprile 2014)
INTERMEDIARI FINANZIARI 
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti ad aprile 2014, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti finanziari

 

3. Scadenze fiscali / 3 giugno, martedì (2)

 

ASSICURAZIONI 
Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2014. Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto
ASSICURAZIONI (che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi). Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati 
nel mese di aprile 
730 
Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730/2014
DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI 
Consegna al dipendente o pensionato di copia del Modello 730/2014 e del prospetto di liquidazione 
AUTO 
Proprietari di autoveicoli con bollo scadente ad aprile. Pagamento tasse automobilistiche

 

4. Scadenze fiscali / 3 giugno, martedì (3)

 

SUPERBOLLO 
Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad aprile 2014. Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. 
BARCHE 
Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto / Pagamento della tassa annuale
BANCHE 
Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia / Versamento dell'imposta di bollo dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al 1° trimestre del 2014

 

5. Scadenze fiscali / 6 giugno, venerdì

 

FATTURE ELETTRONICHE 
Fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale / Scatta l'obbligo di trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) gestito dall'Agenzia delle Entrate

 

6. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì

 

1)  Iva 
I soggetti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione

2)  Scontrino fiscale 
Sono interessati a questa scadenza i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati (quelli che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi). Devono registrare, anche in via cumulativa, le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

3)  Associazioni 
Sono interessate a questo adempimento fiscale le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato. Queste associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente

4)   Caf, consegna copia 730 
I centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati devono consegnare al dipendente o pensionato la copia del Modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3)

5)  Enti pubblici 
Per gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi è l’ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%

 

7. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (2)

 

1)  Contribuenti, regolarizzazione imposte 
Per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi è l’ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%

2)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

3)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare l'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente

4)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare in unica soluzione l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

5)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare la rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

 

8. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (3)

 

1)  Enti pubblici
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare in unica soluzione l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

2) Enti pubblici
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare la rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare la rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente

4)  Enti pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono versare le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

5)  Enti Pubblici 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono procedere alla liquidazione e al versamento mensile Iva

 

9. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (4)

 

1) Saldo Iva 
Gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato devono versare la quarta rata del saldo Iva 2013 dovuto in base alla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi

2)  Canone Rai 
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui devono versare la rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati

3)  Enti pubblici/ conguaglio
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui devono versare la rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro

4)  Pensionati 
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui devono versare la rata relativa al canone Rai

5)  Pensionati 
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui devono versare la rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro

 

10. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (5)

 

1)  Sostituti d’imposta 
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

2)  Sostituti d’imposta 
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte su rendite Avs corrisposte nel mese precedente.

3) Pignoramenti 
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente. I sostituti d’imposta devono versare in unica soluzione l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta devono versare la rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta devono versare in unica soluzione l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

 

11. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (6)

 

1)  Addizionale comunale Irpef 
I sostituti d’imposta devono versare la rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta devono versare la rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente

2)  Bonus 
I sostituti d’imposta devono versare l'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta

3)  Incrementi produttività 
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese

4)  Condomini
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa

5)  Banche e Poste 
Banche e Poste Italiane devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta

 

12. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (7)

 

1)  Risparmio 

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio devono versare le  ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese precedente.

2)  Assicurazioni 
Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente

3)  Banche e Sgr
Le banche, le Sim, le Sgr, le fiduciarie e gli altri intermediari autorizzati devono versare l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)

4)  Risparmio gestito 
Banche, Sim, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati devono versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

5)  Banche 
Gli istituti di credito e gli altri intermediari autorizzati devono versare l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, Spa quotate ed Enti pubblici

 

13. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (8)

 

1)  Banche 
Le banche, le Sim e gli altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa devono versare l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa

2) Iva 
I contribuenti Iva mensili devono liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente

3)  Iva   
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dal Dpr 100/98 devono liquidare e versare l'Iva relativa al secondo mese precedente

4)  Iva 
I contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 giugno

5)  Iva
I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2013 devono versare la quarta rata dell’Iva relativa all'anno d'imposta 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi

 

14. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (9)

 

1)  Attività di intrattenimento
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività (Dpr 640/72) devono versare l'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

2)  Tobin tax 
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente

3)  Tobin tax su derivati 
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente

4)  Interessi a titolari C/C 
Aziende e istituti di credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti devono versare la prima rata di acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi

5)  Irpef, Unico saldo 2013 e primo acconto 2014 
I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

 

15. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (10)

 

1)  Irap, saldo 2013 e primo acconto 2014 
I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare in unica soluzione o come prima rata, l’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

2)  Addizionale regionale Irpef 2013 
I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2013, senza alcuna maggiorazione

3)  Addizionale comunale Irpef saldo 2013 primo acconto 2014 
I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

4)  Unico, versamento acconto di imposta 
I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

5)  Società di persone, versamento imposta sostitutiva su plusvalenze 
Le società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi )art. 67 del TUIR) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

 

16. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (11)

 

1)  Saldo Iva 2013 
Le società di persone (UNICO PF o UNICO SP) devono versare, in unica soluzione o come prima rata, il saldo Iva relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2014 - 16/06/2014

2)  Contributo di solidarietà 
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devono versare in un’unica soluzione o come prima rata, il contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2013 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione

3)  Immobili situati all’estero
Le persone fisiche residenti in Italia che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

4)  Attività finanziarie all’estero 
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni, devono versare, in un’unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

5)  Cedolare secca, versamento imposta sostitutiva 
I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca devono versare, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione.

 

18. Scadenze fiscali / 16 giugno, lunedì (13)

 

1)  Operazioni straordinarie, prima rata imposta sostitutiva 
Le società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva devono versare la rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. I soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione

2)  Tassa etica, addizionale Ires 
I soggetti Ires che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pronografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

3)  Società di comodo, maggiorazione Ires del 10,5% 
Le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano società di comodo e società in perdita sistematica devono versare, in unica soluzione o come prima rata, la maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

4)  Soggetti con quote in Bankitalia, versamento imposta sostitutiva 
I soggetti che detengono quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che individuano i maggiori valori nell'anno d'imposta 2013 devono versare in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sui maggiori valori iscritti in bilancio delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia derivante dalla riclassificazione contabile effettuata dal dl 133/2013

5)  Studi di settore 
I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap devono versare l'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione. Devono versare l'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione. Devono versare l'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione. Devono inoltre versare l'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, sempre senza alcuna maggiorazione. Devono infine versare la eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione

 

19. Scadenze fiscali / 25 giugno, mercoledì

 

COMMERCIO 
Operatori intracomunitari con obbligo mensile / Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente

 

20. Scadenze fiscali / 30 giugno, lunedì

 

Dichiarazione redditi contribuente deceduto 
Gli eredi delle persone decedute nel 2013 o entro il 28 febbraio 2014 devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille 

Pagamento rateale, seconda rata Irpef 
Le persone fisiche non titolari di partita Iva tenute a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730/2014 o modello UNICO PF 2014) che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno devono versare la 2° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%. Tra gli adempimenti del 30 giugno che interessano queste persone, c’è il versamento della 2° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%. Devono anche versare la 2° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16% 

Cedolare secca, pagamento seconda rata 
I locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno, devono versare la 2° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16% 

Locazione barche e aeromobili, comunicazione dati clienti ad Anagrafe tributaria 
Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nel 2013. In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa 

Sisma 20 e 29 maggio 2012, richiesta attribuzione credito di imposta
Le imprese e i lavoratori autonomi che, al 20 maggio 2012, avevano sede legale o operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che, per effetto del sisma, hanno subito: a) la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale; b) la distruzione di attrezzature, macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività devono presentare all'Agenzia delle Entrate la richiesta di attribuzione del credito d'imposta pari ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici 

Rideterminazione valore terreni edificabili 
I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011 devono versare la 3° e ultima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Allo stesso modo i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013 devono versare la 2° rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

L'opinione di Hominibus,

dopo l'interminabile elenco delle sole scadenze di giugno.

in massima parte eliminabili con la rivoluzione del sistema fiscale:

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

per evitare lo stress periodico degli editori della comunicazione,

che si affannano a mettere in evidenza lo stress fiscale dei Contribuenti,

impegnati nello slalom tra i paletti di un sistema impositivo, fatto

appositamente per rendere più suggestiva l'evasione.

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

per porre finalmente fine alla ipocrisia di un potere brigantesco,

che trasforma l'impegno basilare della equa ripartizione degli oneri per le

spese comuni indivisibili in una farsa vergognosa, atta a favorire

le Classi di Benestanti, da sempre ostili alla correttezza.

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

che, come tutte le cose veramente buone, oltre a assicurare tutte

le caratteristiche sopra indicate, permette, insieme alla razionalizzazione,

l'applicazione della partecipazione democratica nella fase in cui

si deve realizzare l'equa ripartizione dei costi comuni.

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

che consiste nel rendere sicura l'effettiva equa distribuzione di

quanto costi l'inevitabile convivenza tra Ceti economici e sociali diversi,

evitando di perdere tempo nella minuta rilevazione del reddito

e puntando direttamente sulla ricchezza patrimoniale.

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

che, ricorrendo alla elementare equiparazione delle ampollose

classificazioni di Stati, Regioni, Province, Comuni, a prosaici Condomini,

di cui si ha maggiore percezione e consapevolezza degli oneri

conseguenti, pone fine alla delinquenziale farsa fiscale.

 

C'è un solo modo semplice, onesto, efficiente, efficace,

possibile con la privatizzazione del sistema fiscale,

che è basato sull'interesse esercitato da ogni

Cittadino sulla ricchezza reale percepita,

a costo zero mediante la istituenda

Borsa dei Cespiti fiscali (B.C.F.),

in sostituzione di immensi,

costosissimi apparati,

pubblici e privati,

a difesa dei

Potenti !

 
Intanto, p.e.....
Oggi, in Italia si è in balia di ragazzini fischiettanti, comici rabbiosi, forzati impenitenti,
molto estranei dall'essere coinvolti nelle gravi crisi cicliche, che investono il mondo
intero, perché dovunque, anche nel 3° millennio, la democrazia è solo elemosina,
mentre una consistente parte dei costi comuni indivisibili è generata proprio
a difesa dei vergognosi interessi di una ristretta minoranza dominante!
 
Insomma, ...
 

"Non si può risolvere un problema con

 

lo stesso modo di pensare

 

che lo ha creato !"

 

(Einstein)

 
Roma, 20 Maggio 2014
Hominibus
Movimento di opinione per la costruzione di una societa' onesta,
che riconosca finalmente i diritti della maggioranza delle popolazioni mondiali,
vessate da politiche vergognosamente favorevoli alle classi benestanti, sempre peggio rappresentate.