In riferimento alla nostra denuncia dell’1 Aprile 2005, rubricata al N. 3234/05 del Registro generale, relativa alla richiesta di attenzione della Autorità giudiziaria sull’azione parlamentare in materia fiscale, desideriamo precisare che il nostro rilievo vuole accertare anche la responsabilità dei Professori Docenti universitari di Diritto Pubblico, Diritto Tributario, Scienze delle Finanze, che si sono avvicendati dal 1948, anno di entrata in vigore dell’attuale Costituzione, fino ad oggi, nello svolgimento dei frequenti incarichi svolti come componenti parlamentari od esperti di Commissioni ministeriali, costituite per lo studio di disegni di legge in materia fiscale. 

                        In tale occasione, a nostro avviso, sarebbe stato un atto dovuto, da parte di questi professionisti di turno, mettere in evidenza l'incostituzionalità delle leggi che hanno contribuito ad istituire nel tempo, contenenti le norme relative ad imposte di qualsiasi tipo, esercitate senza tenere conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti di imposta, prestando un consapevole contributo all’impegno, continuo nel tempo, del Parlamento, di alleggerire il carico fiscale della ricchezza reale.

                        La loro consapevolezza sarebbe già presumibile perché la iniquità dell'assetto fiscale é così evidente che non può essere sfuggito a menti aperte e allenate a speculazioni molto più complesse, ma gli elementi, che li inchiodano nelle loro responsabilità di studiosi, esperti di sistemi impositivi ed educatori di probabili futuri protagonisti della pubblica amministrazione e della politica, risiedono proprio nelle loro brillanti e numerose pubblicazioni, ampiamente disponibili presso le librerie e le biblioteche, in cui ripetutamente giungono alla medesima conclusione, che il migliore sistema fiscale é quello che fa riferimento alla ricchezza reale del cittadino, come base imponibile per le imposte.

                         Ribadendo la nostra convinzione che il prelievo fiscale per la copertura delle spese comuni debba essere esercitato nel pieno rispetto della reale capacità contributiva del soggetto di imposta, rilevata in determinato momento (fine anno), intendendo con ‘capacità contributiva’ l’effettivo ammontare complessivo della ricchezza mobile ed immobile del contribuente, al valore di mercato, da assoggettare annualmente ad un’unica imposta, chiediamo, ove sia riconosciuta la fondatezza delle nostre affermazioni, che sia imposto al Legislatore il rispetto dei  criteri oggettivi, dettati semplicemente da onestà, efficacia ed efficienza amministrativa ed estranei a qualsiasi considerazione di natura politica.

                           Roma, 20 Giugno 2005