In riferimento alla nostra denuncia dell’1 Aprile 2005, rubricata al N. 3234/05 del Registro generale, relativa alla richiesta di attenzione della Autorità giudiziaria sull’azione parlamentare in materia fiscale, desideriamo precisare che il nostro rilievo vuole accertare anche la responsabilità dei Presidenti della Repubblica, che si sono avvicendati dal 1948, anno di entrata in vigore dell’attuale Costituzione, fino ad oggi, a cui l’art. 74 della Costituzione italiana riconosce l’esercizio della potestà  di valutazione critica sulla corrispondenza alle norme costituzionali delle leggi finanziarie da promulgare. 

                        In tale occasione, a nostro avviso, sarebbe stato un atto dovuto, da parte del Presidente della Repubblica di turno, il rinvio delle leggi finanziarie alle Camere, affinché fosse almeno stimolata la riflessione sulla qualità della ripartizione del prelievo fiscale, destinato a coprire il fabbisogno finanziario per le spese dello Stato, giudicate indivisibili, poiché risulta evidente l’impegno, continuo nel tempo, del Parlamento, di traslare una grande parte del carico fiscale dal patrimonio al consumo indiscriminato di beni e servizi.

                         Ribadendo la nostra convinzione che il prelievo fiscale per la copertura delle spese comuni debba essere esercitato nel pieno rispetto della reale capacità contributiva del soggetto di imposta, rilevata in determinato momento (fine anno), intendendo con ‘capacità contributiva’ l’effettivo ammontare complessivo della ricchezza mobile ed immobile del contribuente, al valore di mercato, da assoggettare annualmente ad un’unica imposta, chiediamo, ove sia riconosciuta la fondatezza delle nostre affermazioni, che sia imposto il rispetto dei seguenti criteri oggettivi, dettati semplicemente da onestà, efficacia ed efficienza amministrativa ed estranei a qualsiasi considerazione di natura politica: 

Roma, 14 Giugno 2005