Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
In tale occasione, a nostro avviso, sarebbe stato un atto dovuto,
da parte del Presidente della Repubblica di turno, il rinvio delle leggi
finanziarie alle Camere, affinché fosse almeno stimolata la riflessione
sulla qualità della ripartizione del prelievo fiscale, destinato a coprire il
fabbisogno finanziario per le spese dello Stato, giudicate indivisibili, poiché
risulta evidente l’impegno, continuo nel tempo, del Parlamento, di traslare
una grande parte del carico fiscale dal patrimonio al consumo indiscriminato di
beni e servizi.
Ribadendo la nostra convinzione che il prelievo fiscale per la copertura
delle spese comuni debba essere esercitato nel pieno rispetto della reale
capacità contributiva del soggetto di imposta, rilevata in determinato
momento (fine anno), intendendo con ‘capacità contributiva’ l’effettivo
ammontare complessivo della ricchezza mobile ed immobile del contribuente, al
valore di mercato, da assoggettare annualmente ad un’unica imposta, chiediamo,
ove sia riconosciuta la fondatezza delle nostre affermazioni, che sia imposto
il rispetto dei seguenti criteri oggettivi, dettati semplicemente da onestà,
efficacia ed efficienza amministrativa ed estranei a qualsiasi considerazione di
natura politica:
Istituzione della imposta annuale sulla reale capacità
contributiva dei contribuenti (IACC), in sostituzione di
qualsiasi altra imposta, esercitata a copertura di spese comuni (imposte sui
trasferimenti di beni e servizi a qualsiasi titolo, monopoli fiscali, accise,
ecc.);
Esclusione dalla base imponibile delle seguenti voci:
a)
Reddito delle persone fisiche e giuridiche , per la
grande incertezza di rilevamento, in particolare per i redditi più alti, motivo
frequente di comportamenti delittuosi;
b)
Ricchezza finanziaria in genere (capitali, azioni,
obbligazioni, partecipazioni, depositi, titoli di credito in genere e relative
operazioni), perché in tal modo si favorirebbe una circolazione economicamente
più leggera dei capitali, riducendo, quindi, la ‘filiera’ dei costi che
incidono sul livello generale dei prezzi.
Roma, 14 Giugno 2005