dei Direttori di Giornali, Radio, Televisioni che non informano, per mancanza di coraggio o senso di responsabilità civile e morale |
In riferimento alla nostra denuncia dell’1 Aprile 2005, rubricata al N. 3234/05 del Registro generale, relativa alla richiesta di attenzione della Autorità giudiziaria sull’azione parlamentare in materia fiscale, desideriamo precisare che il nostro rilievo vuole accertare anche la responsabilità dei Direttori di Giornali, Radio, Televisioni, che si sono avvicendati dal 1948, anno di entrata in vigore dell’attuale Costituzione, fino ad oggi, nello svolgimento degli loro incarichi come responsabili delle redazioni e mezzi di comunicazione a loro affidati.
In tale occasione, a nostro avviso, sarebbe stato un atto dovuto, da
parte di questi professionisti di turno, mettere in evidenza ed avvertire
l'opinione pubblica dell'incostituzionalità delle leggi contenenti le norme
relative ad imposte di qualsiasi tipo, esercitate senza tenere conto
della effettiva capacità contributiva dei soggetti di imposta, prestando
un consapevole contributo all’impegno, continuo nel tempo, del Parlamento, di
alleggerire il carico fiscale della ricchezza reale.
La loro consapevolezza sarebbe già presumibile perché la iniquità dell'assetto fiscale é così evidente che non può essere sfuggito a menti aperte e allenate a speculazioni molto più complesse, ma gli elementi, che li inchiodano nelle loro responsabilità di gestori infedeli della comunicazione, sono gli atteggiamenti di completa chiusura nei confronti di richieste di discussione pubblica per l'approfondimento delle ingiustizie fiscali denunciate, a fronte delle quali non si riesce ad ottenere da loro alcuna forma di risposta coerente, facendo sospettare incuria, falso ideologico, se non collusione con i poteri da noi già denunciati: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Chiesa cattolica italiana, Professori universitari ed esperti di diritto pubblico, tributario e scienze delle finanze.
Ribadendo la nostra convinzione che il prelievo fiscale per la copertura delle spese comuni debba essere esercitato nel pieno rispetto della reale capacità contributiva del soggetto di imposta, rilevata in determinato momento (fine anno), intendendo con ‘capacità contributiva’ l’effettivo ammontare complessivo della ricchezza mobile ed immobile del contribuente, al valore di mercato, da assoggettare annualmente ad un’unica imposta, chiediamo, ove sia riconosciuta la fondatezza delle nostre affermazioni, che sia imposto al Legislatore il rispetto dei criteri oggettivi, dettati semplicemente da onestà, efficacia ed efficienza amministrativa ed estranei a qualsiasi considerazione di natura politica.
Roma, 30 Giugno 2005