In riferimento alla nostra denuncia dell’1 Aprile 2005, rubricata al N. 3234/05 del Registro generale, relativa alla richiesta di attenzione della Autorità giudiziaria sull’azione parlamentare in materia fiscale, desideriamo precisare che il nostro rilievo vuole accertare anche la responsabilità dei Governi, che si sono avvicendati dal 1948, anno di entrata in vigore dell’attuale Costituzione, fino ad oggi, a cui l’art. 71 della Costituzione italiana riconosce l’esercizio della potestà  di proporre leggi riguardanti materie per le quali sia dimostrabile l’oggettiva necessità di iniziativa, come per la correzione del difettoso impianto delle leggi finanziarie.

                        In tale occasione, a nostro avviso, sarebbe stato un atto dovuto, da parte del Governo di turno, dimostrare una ordinaria sensibilità tecnico-contabile di promuovere la presentazione di un disegno di legge, al fine di proporre la modifica dei criteri applicati nella ripartizione del prelievo fiscale, destinato a coprire il fabbisogno finanziario per le spese dello Stato giudicate indivisibili, poiché risulta evidente l’impegno, continuo nel tempo, del Parlamento, di traslare una grande parte del carico fiscale dal patrimonio al consumo indiscriminato di beni e servizi.

Ribadendo la nostra convinzione che il prelievo fiscale per la copertura delle spese comuni debba essere esercitato nel pieno rispetto della reale capacità contributiva del soggetto di imposta, rilevata in determinato momento (fine anno), intendendo con ‘capacità contributiva’ l’effettivo ammontare complessivo della ricchezza mobile ed immobile del contribuente, al valore di mercato, da assoggettare annualmente ad un’unica imposta, chiediamo, ove sia riconosciuta la fondatezza delle nostre affermazioni, che sia imposto il rispetto dei seguenti criteri oggettivi, dettati semplicemente da onestà, efficacia ed efficienza amministrativa ed estranei a qualsiasi considerazione di natura politica:

1

Istituzione di un’unica imposta annuale sulla reale capacità contributiva dei contribuenti

(IACC = Imposta Annuale sulla Capacità Contributiva),  in sostituzione di qualsiasi altra imposta, esercitata a  copertura di spese comuni (imposte sui trasferimenti di beni e servizi a qualsiasi titolo, monopoli fiscali, accise, ecc.);

2

 Esclusione dalla base imponibile delle seguenti voci:   
Reddito delle persone fisiche e giuridiche , per la grande incertezza di rilevamento, in particolare per i redditi più alti, motivo frequente di comportamenti delittuosi;   
Ricchezza finanziaria in genere (capitali, azioni, obbligazioni, partecipazioni, depositi, titoli di credito in genere e relative operazioni), perché in tal modo si eliminerebbe in sostanza una imposizione fiscale a somma zero, motivo solo di aumento umorale ed ingiustificato dei prezzi, e si favorirebbe una offerta di servizi di finanziamento più economica verso parti sociali in difficoltà o impegnati in attività produttive di beni e servizi, riducendo, quindi, la ‘filiera’ dei costi che incidono sul livello generale dei prezzi.

Roma, 6 Luglio 2005